Onorevoli Colleghi! - Da molti anni il settore dello spettacolo nazionale è afflitto da una stasi riformatrice che, sia sul piano strutturale, che, conseguentemente - anche a causa delle crescenti difficoltà della spesa pubblica - sul piano finanziario, ne ha frustrato le aspirazioni, ne ha ridotto i livelli qualitativi e, complessivamente, ne ha limitato l'incidenza nel contesto sociale e civile nazionale.
      In particolare, è mancata la capacità di aggiornare alcuni degli strumenti di sostegno economico e finanziario dello spettacolo, a partire dalla non più rinviabile riforma del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), rimasto sostanzialmente inalterato sin dalla legge istitutiva risalente al 1985, e contemporaneamente di introdurre, malgrado innumerevoli annunci e promesse in tale senso, i nuovi incentivi fiscali che, con profitto, altri Paesi in questi anni hanno adottato, per stimolare il flusso di investimenti privati a sostegno delle crescenti esigenze del settore.
      Si tratta di una duplice carenza che, aggravata da un lato dalla sensibile riduzione degli stanziamenti pubblici destinati al settore dello spettacolo, e dall'altro, dalla ripetitività delle erogazioni del FUS, ha reso sempre più insufficiente il sostegno pubblico.
      Se si considera poi come la storicizzazione dei flussi statali a sostegno dello spettacolo risenta di un antico e mai riequilibrato sbilanciamento nei confronti di alcuni settori e, segnatamente, delle

 

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fondazioni liriche, rispetto ad altri comparti, si ha ben chiaro come sia sempre più urgente intervenire sul complesso sistema dei sostegni, per razionalizzarne gli strumenti, in guisa da incrementare e da rendere efficienti le risorse pubbliche, in una visione comunque più equilibrata tra i settori. Risulta inoltre necessario individuare le modalità per un più vasto e concreto aumento delle risorse complessivamente destinate allo spettacolo, soprattutto ricorrendo a strumenti per incentivare il coinvolgimento del settore privato.
      Se si considera, poi, l'importanza di un sistema di sostegno allo spettacolo, non solo per l'incremento della qualità e della quantità delle attività ad esso connesse, ma anche quale stimolo fondamentale al sistema economico e produttivo nazionale, grazie agli indiscutibili benefici effetti di carattere generale sul piano della diffusione della cultura e della crescita civile della popolazione, oltre che in ordine all'aumento occupazionale che ne consegue e, sul piano più strettamente settoriale, per i benefìci che ne derivano anche in ordine ai flussi turistici nel delicato e prestigioso settore del «turismo culturale», si ha ben chiaro che si tratta di investire in un settore la cui crescita va direttamente a beneficiare il sistema-Paese.
      La presente proposta di legge va, quindi, in direzione della riforma del sistema dei sostegni al settore dello spettacolo nelle sue varie articolazioni, sia sotto il profilo della riforma del FUS, che sotto l'aspetto dell'introduzione di appositi incentivi fiscali, sia per le attività cinematografiche che per lo spettacolo dal vivo.
      Con l'articolo 1 si afferma il principio che la Repubblica riconosce lo spettacolo quale elemento fondamentale della cultura italiana e dell'identità nazionale oltre che importante strumento di crescita civile, di aggregazione sociale e di volano allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale.
      Con l'articolo 2 è fissato il fondamentale principio di programmare una progressiva crescita del FUS, fino al raggiungimento di un valore complessivo dello stesso pari ad almeno lo 0,5 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Un obiettivo ambizioso, ma indispensabile non solo per equilibrare i livelli di sostegno italiani a quelli dei Paesi occidentali più avanzati, ma anche per confermare con i fatti il riconoscimento di importanza di un settore la cui crescita influisce positivamente sull'intero sistema-Paese. L'obiettivo dell'1 per cento del PIL per la cultura era peraltro contenuto nel programma elettorale del 2006 sia di Alleanza Nazionale che dell'Ulivo, ma finora, malgrado la vittoria del centrosinistra, non ha trovato riscontro in nessun atto legislativo della maggioranza e del Governo.
      L'ipotesi avanzata con la presente proposta di legge è di procedere nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della stessa a un incremento annuale del FUS, per una quota non inferiore al 15 per cento dello stanziamento complessivo dell'anno precedente.
      A conclusione del quinquennio si procederà alla valutazione dell'entità del FUS rispetto all'obiettivo dello 0,5 per cento del PIL e, qualora questo non fosse stato ancora raggiunto, il Ministro per i beni e le attività culturali sarà autorizzato a elaborare ogni conseguente necessaria iniziativa a ciò finalizzata.
      Con l'articolo 3 si propone una riforma del FUS, basata su una prima ripartizione limitata all'80 per cento dell'intero stanziamento annuale, da effettuarsi entro il mese di marzo di ciascun anno, finalizzata a distribuire le risorse tra i vari settori dello spettacolo, con alcune significative novità. In particolare, si prevede l'estensione degli eventuali contributi anche ai prodotti audiovisivi e si introducono esplicitamente sostegni a manifestazioni aventi rilevanza nazionale, sia all'interno dei confini nazionali che all'estero, per la promozione della cultura e della lingua italiane. La rimanente quota del FUS (20 per cento dello stanziamento annuale) è invece assegnata sempre con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di settembre di ciascun anno, sulla base di criteri premiali, per il 50 per cento ai soggetti operanti nel mondo dello spettacolo
 

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che abbiano evidenziato una particolare capacità di acquisizione di finanziamenti privati, per il 25 per cento a tutti i soggetti, con priorità per le fondazioni liriche, che dimostrino particolare capacità nell'adozione di strategie finalizzate all'economicità della gestione e all'ottenimento di economie di scala nella produzione di spettacoli, per la rimanente parte a integrare le esigenze congiunturali dei vari settori, al sostegno della sperimentazione, della ricerca di nuovi linguaggi espressivi, nonché alla valorizzazione di giovani talenti. Si introduce inoltre un'altra misura importante e strategica relativa al sostegno delle iniziative e dei soggetti aventi particolare incidenza sulla crescita economica e, in particolare, in ordine agli incrementi dei flussi turistico-culturali.
      Con l'articolo 4 si propone la liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) e la destinazione al FUS del 50 per cento delle risorse finora assegnate a tale società, mentre la rimanente parte è riservata a un programma annuale per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione dei beni culturali e paesaggistici nazionali.
      Con l'articolo 5 sono per la prima volta introdotti nella normativa italiana incentivi fiscali per i soggetti non appartenenti al settore dello spettacolo che investono nel settore cinematografico. Si propone, quindi, l'istituzione del credito d'imposta più diffusamente conosciuto con la sua denominazione anglofona: tax shelter.
      Con l'articolo 6 sono previsti vari incentivi fiscali destinati alle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografici.
      Con l'articolo 7 sono disciplinate le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta specificando che, a discrezione del contribuente, possano essere utilizzati in un'unica soluzione o dilazionati nel quinquennio. È altresì stabilito che tali crediti non concorrono alla formazione del reddito, al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      Con l'articolo 8 sono disposti alcuni incentivi fiscali a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione a film girati sul territorio nazionale, utilizzando manodopera nazionale, anche su commissione di produzioni estere.
      Con l'articolo 9 si introduce, anche in questo caso per la prima volta nell'ordinamento nazionale, il diritto agli incentivi fiscali a soggetti non appartenenti al settore dello spettacolo dal vivo, che investano sulla base di un contratto di associazione in partecipazione per la realizzazione di opere liriche, concerti, rappresentazioni teatrali, commedie musicali, rappresentazioni di danza e attività circensi. Con tale articolo si equilibra il trattamento tra i vari settori dello spettacolo, uniformando l'istituto dell'incentivo fiscale agli investimenti sia per il settore cinematografico sia per le varie branche dello spettacolo dal vivo.
      L'articolo 10 disciplina le erogazioni liberali da parte di persone fisiche nei confronti di imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici, nonché nei confronti di imprese o fondazioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, fino a un tetto massimo di 30.000 euro, che possono essere deducibili dal reddito.
      Con l'articolo 11, infine, si stabilisce la copertura finanziaria della presente proposta di legge.
      Data la particolare rilevanza dell'iniziativa e considerate le varie proposte che, soprattutto in questi ultimi tempi, sono state formalizzate, sia per iniziativa parlamentare che da parte del Governo, addirittura con emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria, che rischiano, se approvati in tale maniera disorganica ed episodica, di ridurre fortemente il loro benefico effetto, si sollecita l'urgente esame e l'approvazione della presente proposta di legge al fine di creare un sistema organico di sostegno al settore dello spettacolo.
 

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